Rata di saldo
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CAUZIONI
Garanzie per Appalti
CAUZIONE PER LA RATA DI SALDO
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 117
COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ
Art. 102
I contratti pubblici sono soggetti:
- AL COLLAUDO PER I LAVORI;
- ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ PER I SERVIZI E PER LE FORNITURE.
Tali atti sono finalizzati a certificare che l’oggetto del contratto, sia in termini di prestazioni, che di caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea (art. 35), i certificati di collaudo o di verifica di conformità possono essere sostituiti:
DAL DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI
DAL RESPONSABILE UNICO PER I SERVIZI E LE FORNITURE
DAL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori o delle prestazioni.
Il collaudo finale o la verifica di conformità deve aver luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni.
Il termine può essere elevato fino ad un anno nei casi di particolare complessità dell’opera o delle prestazioni eseguite.
I certificati di collaudo o di verifica di conformità hanno carattere provvisorio, ed assumono carattere definitivo trascorsi due anni dalla loro emissione.
Decorso tale termine i certificati si intendono tacitamente approvati, anche se il formale atto di approvazione non viene emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Salvo quanto previsto dall’art. 1669 C.C. (rovina totale o parziale di immobili), l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera o delle prestazioni, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che i certificati di collaudo o di verifica di conformità diventino definitivi.
L’importo della rata di saldo è pari al credito residuo vantato dall’appaltatore al termine dei lavori; il massimale di polizza è maggiorato degli interessi legali per un biennio.
La polizza è prestata a garanzia del pagamento di quanto eventualmente dovuto dall’appaltatore per difformità e vizi dell’opera, emersi e denunciati nel periodo di durata della garanzia.
Art. 103 (Garanzie Definitive) Comma 6
Entro tre mesi dall’emissione dei certificati di collaudo o di verifica di conformità o di regolare esecuzione, l’Ente appaltante procede al pagamento della rata di saldo in favore dell’appaltatore, previa acquisizione di garanzia fideiussoria.
CONTENUTO E DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA
La polizza è prestata a garanzia del pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente (appaltatore o fornitore) per difformità e vizi dell’opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto.
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorchè si estingue ad ogni effetto.
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