Allegato 4 - Modello Unico Precontrattuale per i prodotti d'investimento assicurativi
Informativa Precontrattuale
Allegato 4
Modello Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi
Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il Contraente lo consente (Art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).
SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE
1. AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)VITO GALGANO, telefono: +39 348 520 6952, indirizzo e-mail: vito.galgano@galganospa.eu, iscritto nel RUI - Sez. A - N° A000014246, in data 17/02/2009, in qualità di Responsabile dell'attività di Intermediazione assicurativa della GALGANO S.P.A., iscritta nel RUI - Sezione A - N° A000107929, in data 01/06/2007.
2. INFORMAZIONI SULL'AGENZIA
Sede Legale: Piazza IV Novembre 7 - 20124 Milano (MI)
Recapito telefonico: 02 8915 4055
Indirizzo di posta elettronica: comunicazioni@galganospa.eu
Indirizzo di posta elettronica certificata: comunicazioni@galganopec.it
Sito Internet: https://www.galganospa.eu
3. ISTITUTO COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ' DI DISTRIBUZIONE SVOLTAIVASS - Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni.Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI (Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi) sul sito internet dell'IVASS: (https://www.ivass.it/)
SEZIONE II - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE
L'intermediario, in qualità di Agente, agisce in nome e per conto delle seguenti Imprese di Assicurazione:
- ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC;
- ALLIANZ SOCIETÀ' PER AZIONI;
SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
a. L’intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Imprese di Assicurazione.b. Nessuna Impresa di Assicurazione o Impresa controllante di un’Impresa di Assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società di Intermediazione per la quale l’Intermediario opera.
SEZIONE IV – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
L'Intermediario:
- distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più Imprese di Assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale, comunicando al contraente la denominazione delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari.
- indica in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
- indica le strategie di investimento proposte. inclusi gli opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.
- indica ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private.
SEZIONE V – INFORMAZIONI SULLE REMUNERAZIONI E SUGLI INCENTIVI
SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMIa. L'Intermediario percepisce compenso nella forma di commissione inclusa nel premio assicurativo.b. Importo del compenso corrisposto dal Cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto: €c. Importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza: €d. Importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizione dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione: €L'informativa sui costi è fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento UE n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.e. Nel caso di collaborazioni orizzontali o con Intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai primi 3 punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli Intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo.
L'Intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di € 19.510. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
- Assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità.
- Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 1.
SEZIONE VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della Responsabilità Civile che copre i danni arrecati da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei Collaboratori e delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare un reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante il rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'Impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro i limiti di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto dai DIP aggiuntivi.c. Il contraente ha la facoltà di:
- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'Intermediario e/o all'Impresa o in caso di assenza di riscontro entro i termini di Legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricordo e ogni altra documentazione utile.
oppure
presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'Intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'Art.2, comma 3 del Decreto del Ministro delle Imprese e del made in Itali 6 Novembre 2024, n°215. avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
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