IVA in compensazione - Galgano SpA

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IVA in compensazione

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CAUZIONI
Pagamenti e rimborsi di imposte

IVA IN COMPENSAZIONE

NORMATIVA
D.M. 13/12/1979 n. 139

GENERALITÀ
Il D.M. 139/1979, emesso in applicazione dell’art. 73 - ultimo comma -  D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., disciplina le modalità di liquidazione dell’IVA nell’ambito dei gruppi societari, nell’ipotesi in cui la controllante abbia preventivamente dichiarato all’agenzia delle entrate competente, in relazione al proprio domicilio fiscale ed a quelli delle società controllate,  che intende avvalersi della facoltà prevista dal decreto.
Tale dichiarazione, dalla quale devono risultare gli estremi delle imprese controllate per una percentuale superiore al 50% fin dall’inizio dell’anno solare precedente, ha effetto esclusivamente per l’anno in cui è stata presentata e comporta l’affluenza delle risultanze contabili delle liquidazioni periodiche di tutte le società che partecipano alla procedura di compensazione in un apposito registro riassuntivo, gestito dalla controllante stessa.

Tenuto conto che nell’ambito di un gruppo la compensazione del debito di un’impresa con il
credito di un’altra assolve alla stessa funzione economica dell’esecuzione di un rimborso, la normativa prevede la presentazione di garanzie fideiussorie da parte di tutte quelle società le cui eccedenze di credito, risultanti dalla dichiarazione annuale, siano state compensate, in tutto od in parte, con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle società a debito.
Inoltre, la controllante deve produrre apposita garanzia fideiussoria per l’eventuale eccedenza di credito di gruppo, che non avendo trovato compensazione nell’anno in cui si è originata sia stata portata a nuovo e compensata nel successivo periodo di imposta.
La mancata presentazione delle suddette garanzie comporta il versamento, entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale, di un importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate.

Le dichiarazioni annuali delle società controllate, sottoscritte anche dal rappresentante dell’ente controllante, devono essere presentate anche all’agenzia delle entrate in cui quest’ultimo è domiciliato ed è previsto un regime di responsabilità solidale con la capogruppo per le somme od imposte risultanti dalle dichiarazioni periodiche o dalle singole dichiarazioni e non versate dalla controllante.
Infine se dalla dichiarazione IVA di gruppo residuano eventuali eccedenze di credito non compensate, queste possono essere chieste, in tutto od in parte, a rimborso esclusivamente dalla  controllante mediante la presentazione delle garanzie previste dalla normale procedura di rimborso, ove si concretizzino in capo alle singole società del gruppo  i presupposti dell'art. 30 del DPR n. 633/72.
CONTENUTO E DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA
Testo di polizza con contenuti analoghi a quello prestato per i rimborsi annuali/infrannuali, con l’unica differenza che la validità triennale decorre dalla data di presentazione della dichiarazione Iva, contestualmente alla quale deve essere depositata anche la garanzia fideiussoria.

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