Garanzia Esercizio Attività di Rappresentante Fiscale
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Esercizio di attività Rappresentanti Fiscali
GARANZIA EX ART. 17 DPR 633/1972
Il quadro normativo
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n°186368/2025 del 17.04.2025 ha definito le modalità operative per l'attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia
ai fini dell'assunzione del ruolo di Rappresentante Fiscale. ai senti dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n°633.
La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria, rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n°348 e successive modifiche ed integrazioni.
La garanzia deve inoltre essere prestata per un periodo non inferiore a quarantotto mesi dalla data di presentazione alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente della dichiarazione di attestazione dei requisiti soggettivi.
L'importo della garanzia, in relazione al numero di soggetti rappresentati, è così determinato:
I soggetti già operanti come rappresentanti fiscali alla data di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sopra indicato (17.04.2025) dovranno prestare la garanzia entro 60 giorni da tale data, quindi entro il 17.06.2025.
Di seguito troverete la documentazione da scaricare:
Per scoprire ogni dettaglio, caratteristica ed operatività della garanzia "Esercizio di attività di Rappresentante Fiscale" puoi compilare il Modulo di Richiesta Informazioni: