Cauzione definitiva - Galgano SpA

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Cauzione definitiva

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CAUZIONI
Garanzie per Appalti
CAUZIONE DEFINITIVA
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 117 (Garanzia definitiva)
L'Impresa rimasta aggiudicataria di un appalto deve prestare la "cauzione definitiva” per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la firma del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell’importo dei lavori al netto dell’eventuale ribasso d’asta.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Alla garanzia definitiva si applicano le medesime riduzioni previste per la polizza provvisoria di cui all’art. 106 comma 8 del D.Lgs 36/2023 in funzione delle certificazioni di cui l'impresa stessa è munita. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricordo a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura nell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, deve permanere fino alla  data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione e in ogni caso decorsi dodici mesi dalla data del certificato d’ultimazione dei lavori.

E’ facoltà della stazione appaltante in casi specifici non richiedere la garanzia definitiva per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000 che saranno eseguiti da operatori economici di comprovata solidità, nonché per le forniture di beni che per loro natura debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori di prodotti o macchinari di precisione.



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