Buon adempimento e Risoluzione
Prodotti > Cauzioni
CAUZIONI
Garanzie per Appalti
Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore
“GARANZIA DI BUON ADEMPIMENTO”
“GARANZIA PER LA RISOLUZIONE”
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 118 del Codice degli Appalti
GENERALITÀ
La “garanzia di buon adempimento” e “la garanzia per la risoluzione” rappresentano una delle principali novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
Si tratta di garanzie finalizzate ad assicurare un particolare strumento di tutela per la pubblica Amministrazione, in relazione all’esecuzione di contratti aventi per oggetto esclusivamente lavori di particolare rilevanza economica. Pertanto non trovano applicazione nei contratti aventi per oggetto contratti di fornitura o servizi.
Si tratta di due garanzie che per così dire prendono il posto della c.d. “garanzia globale di esecuzione” che non ha mai trovato applicazione.
Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare e, quando previsto dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di ammontare superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici, denominata "garanzia per la risoluzione".
LA GARANZIA DI BUON ADEMPIMENTO
Deve essere costituita con le medesime modalità previste per la cauzione definitiva di cui all’art. 117 del D.Lgs 36/2023
MASSIMALE
Pari al 5% fisso dell’importo contrattuale, senza l’applicazione di incrementi in funzione della percentuale di ribasso; non sono previste riduzioni in funzione dell’avanzamento dei lavori.
SVINCOLO
È efficace dalla data di perfezionamento del contratto e cessa di avere efficacia alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
CONTENUTO
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
Risulta pertanto esclusa la copertura per la maggiore spesa eventualmente sostenuta per il completamento del contratto, in caso di risoluzione del contratto in danno dell’affidatario. Tale copertura è infatti assicurata dalla garanzia per la risoluzione.
LA GARANZIA PER LA RISOLUZIONE
Ha natura accessoria rispetto alla garanzia di buon adempimento, ed opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal Codice dei contratti pubblici stesso.
MASSIMALE
Pari al 10% dell’importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, essa si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.
SVINCOLO
È efficace a partire dalla data di perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorchè cessa automaticamente.
Cessa automaticamente anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.
CONTENUTO
La polizza fideiussoria copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti:
- i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante e l’eventuale maggior costo tra l’importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori
LAVORIAMO INSIEME.
Scrivici, risponderemo entro 24h.