Attestazione di capacità finanziaria - Galgano SpA

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Attestazione di capacità finanziaria

ATTESTAZIONI DI CAPACITÀ FINANZIARIA
ATTESTAZIONE AUTOTRASPORTATORI
RIFERIMENTO NORMATIVO
Pagina aggiornata con le modifiche apportate dalla Legge 23 dicembre 2014, n.190, c.d. "Legge di stabilità 2015", articolo 1, comma 251 - Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria per l'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi.

Ai fini dell'esercizio dell'autotrasporto per conto di terzi di persone o di merci con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate, il combinato disposto dell'articolo 7 del regolamento (CE) 1071/2009 e del decreto legge 5/2012, convertito dalla legge 35/2012 prevede il necessario possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale e stabilimento, nonchè la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, mediante la prova della disponibilità di un capitale o di riserve per un valore di € 9.000 per il primo veicolo e di € 5.000 per ogni ulteriore veicolo utilizzato.
Con specifiche circolari e note interpretative il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito le modalità di attuazione delle predette disposizioni, prevedendo la possibilità di dimostrare il requisito in parola, in alternativa alla certificazione del revisore contabile sulla base dei conti dell'impresa, mediante attestazione fideiussoria rilasciata da Istituti Bancari, Compagnie di Assicurazione o Intermediari Finanziari a ciò autorizzati, ovvero mediante polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale.
Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato disposto che le nuove imprese che dal 1° gennaio 2015 presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche mediante assicurazione di responsabilità civile professionale, limitatamente, però, ai primi due anni di esercizio della professione, in ragione dell'assenza - nelle imprese di nuova costituzione - di una contabilità da asseverare e delle difficoltà per tali Imprese di ricorrere alle garanzie fideiussorie.
Con la citata norma, inoltre, è stato precisato che, a decorrere dal terzo anno di esercizio della professione il predetto requisito può essere comprovato esclusivamente mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile, redatta sulla base dei conti annuali dell'Impresa, oppure, in alternativa, per mezzo di attestazione sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
Tale garanzia fideiussoria potrà essere rilasciata esclusivamente da Banche, Compagnie di Assicurazioni o Intermediari Finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi albi, con esclusione, quindi, delle polizze assicurative di responsabilità civile professionale.
In caso di constatazione da parte degli uffici competenti del mancato soddisfacimento del predetto requisito all'Impresa è concesso un termine non superiore a 6 (sei) mesi affinchè il requisito possa essere nuovamente soddisfatto.
LA NOSTRA SOLUZIONE
Siamo in grado di emettere sia la polizza di Responsabilità Civile Professionale, valida per le Imprese di Autotrasporto che si trovino nei primi due anni di esercizio della professione, che la garanzia fideiussoria per le Imprese di Autotrasporto che esercitino la professione da oltre due anni.

I documenti da produrre sono soltanto quelli di seguito menzionati:
VISURA CAMERALE
con data non antecedente a 3 (tre) mesi;

DOCUMENTO DI IDENTITÀ
del richiedente in corso di validità
QUESTIONARIO
Solo per le Imprese di Autotrasporto che si trovino nei primi due anni di esercizio della professione:
ULTIMO BILANCIO DISPONIBILE / ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
solo per le Imprese di Autotrasporto che esercitino la professione da oltre due anni:
I tempi di risposta e di emissione per questa tipologia di pratiche sono pari a 48 ore dalla ricezione dei documenti.

GENERALITÀ
Il Prodotto Idoneità Finanziaria è indirizzato alle varie Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzi.
La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle motorizzazioni civili, con cui l’azienda contraente dimostra la propria idoneità finanziaria. Tale requisito di idoneità si dimostra con l'identificazione di un unico gestore dei trasporti che ha il ruolo di dirigere le attività di trasporto dell'impresa.
Il gestore dei trasporti puà essere sia interno che esterno all'impresa, a seconda che rispetti ambe due le caratteristiche necessarie.
Per Idoneità Finanziaria si intende l’ idoneità dell'impresa di assolvere, in qualsiasi momento, agli obblighi finanziari connessi con l'esercizio della propria attività e che possono incombere nel corso dell'esercizio contabile annuale.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Regolamento Europeo (CE) n° 1071/2009 - Art. 7 - Condizioni relative al requisito di idoneità finanziaria:
  1. Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un’Impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l’Impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno € 9.000,00 quando solo un veicolo è utilizzato e di € 5.000,00 per ogni veicolo supplementare utilizzato. Ai fini del presente regolamento, il valore dell’euro è fissato ogni anno nelle valute degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’unione economica e monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entrano in vigore il 10 gennaio dell’anno civile successivo. Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.
  2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può consentire o esigere che un’Impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’Impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.
  3. I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è stata chiesta l’autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.

Decreto Dirigenziale n° 291/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Art. 3 - Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada:
  1. Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi devono:
    1. dimostrare o aver dimostrato l'onorabilità, l'idoneità professionale e  quella  finanziaria,  secondo quanto disciplinato dal presente decreto, con l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
    2. dimostrare o aver dimostrato una sede effettiva e stabile, nonché, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ottemperare o aver ottemperato a quanto disposto dall'articolo  2, comma 227,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. Le imprese di trasporto di persone su strada devono dimostrare o aver dimostrato i requisiti di onorabilità,idoneità professionale e finanziaria, nonché il requisito di stabilimento secondo quanto disciplinato dal presente decreto.
  3. Le imprese di trasporto su strada devono comunicare, entro trenta giorni, alle autorità competenti la perdita di uno o piùdei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Decreto Dirigenziale n° 291/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Art. 7 - Requisito dell'idoneità finanziaria:
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria ogni anno secondo una delle seguenti modalità:
    1. attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti  annuali, l'impresa dispone di un capitale e di  riserve  non inferiori all'importo previsto ai sensi del citato articolo 7, paragrafo 1;
    2. attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale, per l'importo previsto ai sensi del citato articolo 7 paragrafo 1.
  2. Le imprese di trasporto su strada o i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui al presente comma hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorità competente, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria  attestata.

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 1 del 28 gennaio 2015: (estratto):
Da ultimo, con la Legge n. 190/2014 è stato disposto che le nuove imprese che dal 1° gennaio 2015 presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di  trasportatore  su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria anche mediante assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente però ai primi due anni  di esercizio della professione, in ragione dell’assenza – nelle imprese di nuova costituzione – di una contabilità da asseverare e delle difficoltà per tali imprese di ricorrere a garanzie fideiussorie. Con la citata norma, inoltre, è stato precisato che a decorrere dal terzo anno di esercizio della professione il predetto requisito può essere comprovato esclusivamente mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile redatta sulla base dei conti annuali dell’impresa oppure, in alternativa, per mezzo di attestazione sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
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