Allegato 4-TER - Galgano SpA

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Allegato 4-TER

Informativa Precontrattuale
Allegato 4 - TER
Elenco delle regole di comportamento del distributore
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

DATI DELL'INTERMEDIARIO
1.1 AGENTE
(Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)
Vito Galgano, iscritto nel RUI – Sez. A – n° iscrizione A000014246, in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della Galgano SpA, iscritta nel RUI – Sezione A – n° iscrizione A000107929, in data 01/06/2007.

1.2 IMPRESA DISTRIBUTRICE:
  • ALLIANZ S.P.A. (N° di iscrizione all’albo delle imprese: 1.00152);
  • ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC (N° di iscrizione all’albo delle imprese: I.00078);
  • INTER PARTNER ASSISTANCE SA (N° di iscrizione all’albo delle imprese: I.00014);
  • ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (N° di iscrizione all’albo delle imprese: 1.00077);
  • AWP P&C S.A. (N° di iscrizione all’albo delle imprese: I.00090);
  • BCC ASSICURAZIONI S.P.A. (N° di iscrizione all’albo delle imprese: 1.00124);
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. (N° di iscrizione all’albo delle imprese: 1.00006);
  • NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. (N° di iscrizione all’albo delle imprese: 1.00115);
  • REVO INSURANCE S.P.A. (N° di iscrizione all’albo delle imprese: 1.00167);
  • NET INSURANCE S.P.A.(N° di iscrizione all’albo delle imprese: 1.00136);
  • HDI GLOBAL SE (N° di iscrizione all’albo delle imprese: I.00005);
  • TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI (N° di iscrizione all'albo delle imprese: 1.00132).

                        1.3 In forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art.22, comma 10, del D.lgs. 18.10.2012 n°179, convertito nella L. 17.12.2021 n°221 - con l'intermediario DUAL ITALIA S.p.A., iscrizione RUI - Sezione A - n°A000167405, in data 27.04.2007:
                        • LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA.S (N° di iscrizione all’albo delle imprese: I.00151);
                        • XL INSURANCE COMPANY SE (N° di iscrizione all’albo delle imprese: I.00161);
                        • GREAT LAKES INSURANCE SE (N° di iscrizione all’albo delle imprese: I.00093);
                        • LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE (N° di iscrizione all’albo delle imprese: I.00162);
                        • ARCH INSURANCE (EU) DAC( N° di iscrizione all’albo delle imprese: I.00164);
                        • COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASS.NI S.P.A. (N° di iscrizione all’albo delle imprese: 1.00004);

                        1.4 In forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art.22, comma 10, del D.lgs. 18.10.2012 n°179, convertito nella L. 17.12.2021 n°221 - con l'intermediario Quinservizi S.p.A., iscrizione RUI - Sezione A - n°A000615416, in data 30.11.2018:
                        • SACE BT S.P.A. (N° di iscrizione all’albo delle imprese: 1.00149);

                        1.5 In forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art.22, comma 10, del D.lgs. 18.10.2012 n°179, convertito nella L. 17.12.2021 n°221 - con l'intermediario Barents Risk Management Srl, iscrizione RUI - Sezione B - n°B000051003, in data 05.02.2007:
                        • EUROINS INSURANCE GROUP (N° di iscrizione all’albo delle imprese: ).

                        SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI
                        a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
                        b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
                        c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
                        d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
                        e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
                        f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
                        g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

                        SEZIONE II - REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
                        a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
                        b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
                        c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
                        d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
                        e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
                        f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

                        LAVORIAMO INSIEME.
                        Scrivici, risponderemo entro 24h.

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